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Come cambia il reato di "voto di scambio": la 416 e i suoi limiti.

  • Scritto da  Marta Fana
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Come cambia il reato di "voto di scambio": la 416 e i suoi limiti.

Martedì scorso è stata una di quelle giornate in cui verrebbe voglia di stare seduti con la faccia sulle mani e le mani sui gomiti appoggiati su un tavolo di legno a guardare dall’alto il susseguirsi degli interventi alla Camera dei Deputati. La Camera si è imbattuta sulle relazioni del Ministro e Vice-premier Alfano sul caso Ablyazov e sull’introduzione nel codice penale dell’art 416ter riguardante lo scambio elettorale politico-mafioso.
In sintesi, questa nuova norma, approvata all’unanimità (con 127 astenuti) introduce il reato di scambio di voto anche nel caso in cui la contropartita sia rappresentata da qualsivoglia utilità, non necessariamente quindi da denaro. L’introduzione del nuovo articolo è stato accolto come una inimmaginabile vittoria secondo molti dentro e fuori quella stanza.

L’esaltata vittoria non riguarda soltanto l’adozione del testo in sé, ma viene acclamata come il segnale di un cambiamento -positivo ed unanime- nei confronti della lotta alla mafia e alla corruzione da parte delle istituzioni rappresentative. Purtroppo su entrambi i fronti si fa fatica ad accettare un tale entusiasmo. La giornata di mercoledì è stata scandita da una forte tensione per la tenuta del governo delle larghe intese. Considerata, infatti, la gravità degli eventi che hanno coinvolto la maggioranza sul fronte diplomatico, è da escludere che la stessa si concedesse il lusso di esporre ancora una volta la propria fragilità su un tema particolarmente delicato.

Dal punto di vista sostanziale, l’obiettivo della nuova norma sembra essere stato raggiunto, cioè l’estensione del reato di voto di scambio anche per quelle fattispecie che non prevedono un corrispettivo in denaro. Tuttavia, nel complesso il testo rimane circoscritto a condizioni stringenti piuttosto che espandere la propria sfera di incidenza sui legami di corruttela politica. Il testo del neo introdotto art. 416 ter recita:” (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque, fuori delle previsioni di cui all’articolo 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma del medesimo articolo 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato articolo 416-bis »”.

E’ necessario quindi che il soggetto che dà appartenga o sia affiliato a un’organizzazione criminale di stampo mafioso riconosciuta. Rimangono esclusi tutti gli episodi di scambio di voto che non rientrano né nel finanziamento illecito ai partiti né nello scambio mafioso: una legge tesa a rafforzare l’azione antimafia del Governo, un Governo che non ha trovato il tempo per spalancare le porte della Commissione Antimafia, non ancora avviata durante l’attuale legislatura.

Di questa “vittoria” non vi è traccia il giorno seguente sulle prime pagine dei maggiori quotidiani a diffusione nazionale (ed. LaRepubblica), i quali preferiscono pubblicare la notizia degli arresti nella Formazione professionale in Sicilia. Senza volere e in un certo senso potere entrare nei dettagli della vicenda di cui si sta occupando fortunatamente la magistratura, è importante sottolineare la rilevanza di questo caso davanti all’esultanza della retorica antimafia e anticorruzione in Italia. La Formazione in Sicilia funge da collettore di voti senza la necessità della violenza e dell’intimidazione da parte di tre o più persone, condizioni richieste all’art 416ter per poter definire uno scambio mafioso (secondo il citato 416bis). Centinaia di discenti altrimenti disoccupati vengono iscritti ai corsi per i quali in alcuni casi percepiscono un esiguo stipendio e possibilmente un certificato di partecipazione alla fine del corso. Allo stesso tempo, i docenti ovviamente fidelizzati all’Ente di riferimento si alternano nei diversi moduli didattici, spesso solo fantasma, percependo uno stipendio. Quale credete che sia il livello di vulnerabilità di questi cittadini/e alle richieste di scelta elettorale che provengono dai proprietari/presidenti/direttori degli Enti di formazione? Fin qui (forse) tutto bene in quanto i rapporti di questi soggetti con l’Ente sono sporadici e non in grado di sostenere uno scambio di tipo clientelare nel tempo. Nella realtà, più l’Ente ha la possibilità di ottenere fondi e quindi avviare corsi, più ha la possibilità di coinvolgere discenti e remunerare i propri docenti in progetti pressoché fantasma. Ad esempio, accade che le lezioni siano seguite da una minoranza degli iscritti nonostante la frequenza sia obbligatoria ai fini della certificazione; le aule a volte non esistono e le sedi degli enti registrate nei posti più disparati che a tutto somigliano tranne che a luoghi di formazione. Infine, ma non meno importante, le certificazioni rilasciate non soddisfano in alcun modo i requisiti per la creazione di competenze ai fini dell’occupazione (rilevazioni interne mostrano infatti che meno del 5% degli iscritti viene poi assunto o sfrutta le competenze acquisite sul mondo del lavoro). Eppure i corsi vanno avanti, si moltiplicano, si sdoppiano. Ne consegue che l’Ente ha la capacità di garantire nel tempo assunzioni e “formazione” rafforzando la propria posizione e potendo quindi imporre un continuum nell’assetto clientelare.
Della mafia, quella violenta neppure l’ombra, mentre pacchetti di voti riempiranno i seggi assolati di elezioni primaverili o autunnali nel pieno della legalità dal punto di vista formale.

Ultima modifica ilMartedì, 22 Ottobre 2013 19:29
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