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Repressione? No grazie! Si raccolgono le firme su tortura, carcere e droghe

  • Scritto da  Gabriele Mastroleo
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3 leggi“Tre leggi per la giustizia e i diritti”, questo il claim della campagna per le tre proposte di legge di iniziativa popolare, a cui hanno aderito, tra le altre, A buon diritto, Antigone, Rete della Conoscenza, Bin Italia, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, Forum Droghe, Forum per il diritto alla salute in carcere, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici. L'obiettivo: raggiungere 50mila firme da depositare alle Camere e chiedere l'introduzione del reato di tortura, la legalità delle carceri, la depenalizzazione del reato di consumo di droghe.

La campagna, partita in sordina nel mese di marzo, è entrata di prepotenza oggi nelle Università italiane, con decine di banchetti in tutta Italia (qui l'elenco completo), che con il tema della repressione dei propri diritti si confrontano ogni giorno, non ultimo il caso della Statale di Milano dove, scrive il blogger Roberto Ciccarelli, per la prima volta lunedì scorso, la polizia è entrata “in un ateneo, manganellando studentesse e studenti, a difesa dello sgombero di un'aula occupata”, un fatto inedito che “non accadde nel 1968, nel 1977, nel 1990 quando una quarantina di atenei furono occupati per 3 mesi”; stesso concetto espresso da Marco Bascetta su “Il Manifesto”.

Cosa chiedono, in breve, le tre proposte di legge? Che a fianco all'art.608 del Codice penale vengano esplicitate alcune norme che introducano di fatto il reato di tortura: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte”.

La seconda proposta di legge prevede innanzitutto l'istituzione di un “Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà personale da un’autorità pubblica, di seguito denominato 'Garante nazionale', che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione”, il quale, secondo l'art.4 della legge di iniziativa popolare, possa avere assicurato “il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libertà personale, compreso il diritto di circolarvi all’interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l’adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale”.

Si richiedono anche l'abrogazione del reato di clandestinità, “modifiche legislative in tema di recidiva”, nuove definizioni rispetto alla “carenza di disponibilità di allocazione dell’istituto di detenzione”, un minore ricorso alla custodia cautelare in carcere, “alternative alla pena carceraria e alternative al processo”, “tutela dei diritti in carcere”, “estensione dei benefici di legge”.

Infine “depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto penale”. Nello specifico, si chiede tra l'altro che sia consentito “l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto”.  Altre proposte normative, ad esempio, sono le pene ridotte per la “detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”, mentre la proposta di legge stabilisce che “non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici”. 

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