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Cosa combattere dietro e oltre il negazionismo

Cosa combattere dietro e oltre il negazionismo

All’indomani dei funerali di Priebke e in occasione del settantesimo anniversario della deportazione degli ebrei romani da parte dei nazifascisti, la gran parte delle forze politiche in Senato, di maggioranza e di opposizione, hanno convenuto sulla necessità di dare una risposta forte agli omaggi tributati al carnefice delle fosse ardeatine dai gruppi dell’ultra-destra e alle polemiche suscitate dal funerale privato ad Albano Laziale. L’emendamento presentato dal senatore Casson (PD) per introdurre il reato di apologia del negazionismo è stato dirottato dal presidente Grasso alla Commissione giustizia del Senato quale sede deliberante, in modo da accelerarne al massimo i tempi di approvazione e sottoporlo entro due giorni al voto della Camera.

 

Passaggio che è stato ostacolato a sorpresa da quegli stessi senatori del M5S, Gianrusso e Cappelletti, che dopo aver inizialmente sottoscritto quel ddl, hanno chiesto la revoca e il rinvio del testo al dibattito in Senato, insieme agli altri senatori 5 stelle della Commissione e Buomi del PSI. C’è chi grida adesso allo scandalo, accusando i 5 stelle addirittura di “negazionismo”, e chi invece ha riportato alla luce, più o meno consapevolmente, una questione mai davvero risolta nella storia della nostra Repubblica.

Nel 2007 l’allora ministro della Giustizia Mastella era stato a un passo dall’introdurre il reato di apologia del negazionismo sul modello della legge Fabius-Gayssot adottata in Francia nel 1990 proprio per colpire il revisionismo storico sulla Shoa. La crisi e caduta del governo Prodi fermarono l’iter di quella proposta di legge contro cui in poco tempo si erano levate autorevoli voci di dissenso da parte di storici e intellettuali antifascisti, molti dei quali di origini ebraiche e con un passato legato alla Resistenza. Le loro ragioni sono state riassunte nell’appello rivolto al ministro Mastella Contro il negazionismo per la libertà di ricerca (http://www.ventunesimosecolo.org/node/599) e le ritroviamo in buona parte negli argomenti di chi in questi giorni ha criticato la leggerezza con cui le forze politiche e il presidente del Senato avevano inteso mettere il punto a una simile questione in tempi tanto brevi.  

Il dibattito di ieri e di oggi sul reato di negazionismo appare però irretito in una contrapposizione per molti aspetti discutibile e da cui sembra impossibile uscire andando al nocciolo della stessa questione e delle possibili soluzioni da adottare. Immediatamente il dilemma della legittimità ed efficacia o meno del reato di negazionismo si allarga al problema più generale dell’ammissibilità del “reato d’opinione” a fronte delle libertà di parola garantite dagli Stati liberali contemporanei e dalla nostra Costituzione. Ogni legge che proibisca la libera espressione di un’opinione è ipso facto illiberale e quindi incostituzionale nel nostro ordinamento. Vista così, ogni legge che punisca la libera manifestazione di un’opinione è autoritaria e, come gridano i più suscettibili, anticamera del totalitarismo. Ma si può forse uscire da questa contrapposizione di comodo e scoprire che le cose sono un po’ più complesse. 

Si può e si deve, infatti, distinguere da una parte la legittimità e opportunità di trasformare in reato la negazione di un fatto storico, cosa che in senso stretto prevede la legge avanzata da Mastella e il ddl presentato da Casson; dall’altra la legittimità e opportunità di proibire in alcuni casi la manifestazione pubblica di un’opinione giudicata “pericolosa” per il vivere comune. Se non si tematizza a fondo questa distinzione fondamentale il dibattito arriva al vicolo cieco di chi intende lo Stato liberale e democratico come un arbitro “neutro” che non possa intervenire su nessun tipo di propaganda o discorso pubblico, per quanto violento, anti-democratico e anti-liberale esso possa essere, fino al punto da ammettere, ad esempio, che gruppi politici di matrice razzista concorrano liberamente al confronto politico e magari arrivino anche al potere.

Da allora anche i liberali più incalliti hanno imparato bene la lezione e difficilmente oggi se ne troverà qualcuno, da Sartori a Held, disposto ad ammettere che lo Stato debba essere proprio del tutto “neutro” anche rispetto ai valori della libertà e dell’uguaglianza su cui, più o meno, dovrebbe reggersi. Ma cosa c’entra la negazione di un fatto storico con tutto questo? Per i firmatari dell’appello del 2007 introdurre il reato di negazionismo significava innanzitutto dotare la verità storica di una stampella fin troppo scomoda: sanzionare un evento passato come verità di Stato significava delegittimare implicitamente la capacità di quella verità storica di reggersi sulle gambe, ingenerando potenzialmente un interesse a fascino ancora maggiore verso le menzogne ideologiche del negazionismo. In sostanza una simile legge rischiava di rafforzare ancora di più il mito di una Shoah inventata da Israele e dall’occidente per fini politici. A questo si aggiunge, come notano alcuni commentatori in questi giorni (http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/18/negazionismo-shoah-non-ha-bisogno-di-colonne-infami/747852/), l’oggettiva difficoltà di circoscrivere precisamente le fattispecie di reato associate al reato di apologia del negazionismo.

Leggiamo, in effetti, che l’aggravante introdotta nell’articolo 414 del Codice penale riguarda “delitti di terrorismo, crimini di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra” e la stessa pena “si applica a chi nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità". Se il legislatore aveva di certo in mente i crimini del nazi-fascismo, si vede subito come tale definizione risulti legata alle categorie ampie e problematiche di “genocidio” e “crimini contro l’umanità”. La tragedia dell’olocausto perde quella “peculiarità” che l’ha resa unica nella storia e, allo stesso tempo, tale emendamento non specifica quali siano i “crimini contro l’umanità” da considerare tali: stando alla lettera della legge, se un docente di religione negasse l’entità delle persecuzioni perpetrate dalla Chiesa sotto l’Inquisizione potrebbe essere denunciato. E lo stesso varrebbe per tutti “crimini contro l’umanità” presenti e passati, riconosciuti e non, al punto da rendere fin troppo confusa e indeterminata la fattispecie di reato vera e propria.

Il punto è che a dover essere sanzionata, nelle intenzioni dello stesso legislatore, è in realtà, più profondamente, l’ideologia su cui il negazionismo si fonda, e quindi l’incitamento alla violenza razziale, anti-egualitarista e discriminatoria su cui riposa il nazi-fascismo. Come notano bene gli storici contemporanei, le pseudo-ricostruzioni offerte dai negazionisti servono solo come materiale di propaganda ideologica per i gruppi dell’ultra destra, non fondandosi su alcuna base storica e scientifica. Il punto è allora colpire la diffusione ed espressione di ideologie razziste e discriminatorie che negano alla base i valori fondanti dello Stato democratico, a prescindere dalle pseudo-verità storiche su cui si fondano. A questo punto si dice: esiste già il reato di apologia del fascismo, un reato che anche i liberali ben pensanti difficilmente metterebbero in discussione, dovendo quindi ammettere che una democrazia può e in alcuni casi deve arginare il manifestarsi di certe opinioni.

Non tutti sanno però che la legge Scelba del ’52 è stata scritta e interpretata tanto male da non essere di fatto mai stata applicata fino ad oggi. Essa non è servita a fermare il ritorno in politica degli ex-fascisti, dal MSI ad Alleanza Nazionale, né a contrastare l’avvento di partiti a sfondo razzista, come la Lega Nord, e non è stata applicata neanche quando nel 1991 è stato formato il partito “Fascismo e Libertà”, con tanto di fascio littorio nel simbolo. Questo perché le diverse sentenze della Corte costituzionale che si sono susseguite dal ’52 ad oggi, in un quadro politico in cui le destre all’indomani della Resistenza sono riuscite a recuperare presto gli alti livelli delle istituzioni, hanno di fatto svuotato il contenuto di quella norma: prima circoscrivendola ai soli casi di “ricostituzione del disciolto partito fascista” e poi, con il caso di “Fascismo e Libertà”, avendo giudicato che il partito in questione non fosse “il disciolto partito fascista” previsto nella legge. Se oggi un redivivo Mussolini decidesse di fondare il “Partito della Gente Perbene” quella legge non servirebbe comunque a fermarlo.

Piuttosto che approvare in fretta e furia una legge giuridicamente dubbia e politicamente controproducente come quella di “apologia del negazionismo”, il Parlamento e le forze politiche in esso presenti dovrebbero quindi avere il coraggio di affrontare in profondità una simile questione così decisiva per la difesa delle istituzioni democratiche, rimettendo mano e facendo davvero applicare la legge di apologia del fascismo, estendendola a quelle idee e pratiche razziste, discriminatorie , sessiste e omofobe che costituiscono l’alfabeto dell’ideologia nazi-fascista. Una seria discussione su una simile legge, oggi più che mai necessaria, rischia invece di essere sotterrata dalla questione del negazionismo ridotta allo sterile dibattito sulla legittimità o meno di perseguire penalmente alcune opinioni in uno Stato liberale. Il negazionismo rappresenta solo un tipo particolare di reato d’opinione: una fattispecie problematica e pericolosa per la stessa legittimità scientifica delle verità storiche. Ma contro la propaganda nazi-fascista, in tutte le sue forme, non si può e non si deve riservare simili cautele: sono quei comportamenti, quelle opinioni e quelle pratiche che devono essere punite in quanto incompatibili e sovversive rispetto ai principi fondanti della nostra Costituzione.

Dopo decenni in cui la peggiore feccia del fascismo riciclato e del razzismo istituzionalizzato ha fatto da padrone nella politica italiana, l’urgenza di una simile legge coincide oggi con la necessità di riconquistare l’origine e i valori non negoziabili della Resistenza da cui è nato questo Paese.

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