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Appello Thyssen: si torna all'omicidio colposo

  • Scritto da  Adriano Sofferenza
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Thyssen Krupp acciaierie28 febbraio 2013. Torino. La Corte d'Assise d'Appello di Torino condanna a 10 anni e mezzo Harald Espenhahn per omicidio colposo, smontando la storica sentenza del 14 aprile 2011 nella quale all'amministratore delegato della Thyssenkrupp era stata comminata una pena di 16 anni per omicidio volontario. Ridotte le pena anche per gli altri imputati: 9 anni per Daniele Moron, 8 anni per il direttore e il responsabile della sicurezza dello stabililmento Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri. Gerald Priegnitz e Marco Pucci dovranno invece scontare 7 anni di carcere.

La sentenza di questa mattina ha riportato alla luce una ferita ancora aperta a Torino: il rogo nello stabilimento di corso Regina. Dove per una fuoriuscita di olio bollente sulla la linea 5 dell’acciaieria morirono sette operai: Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino.

All'esito dell'appello i parenti delle vittime si sono lasciati andare alla rabbia: urla e improperi contro i giudici, gli avvocati e gli imputati, arrivando a occupare l'aula del Tribunale dove è stata data lettura della sentenza. L'accusa dei procuratori, Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca Traverso, aveva sempre sostenuto la tesi secondo la quale la struttura fosse stata abbandonata a sé stessa nei mesi precedenti il trasferimento degli impianti. E che l'ad Espenhahn avesse scelto la riduzione dei costi sulla sicurezza, cosciente dei rischi per la vita degli operai.

Le richieste della Procura, in primo e secondo grado, rappresentavano, prima di tutto, il tentativo di colmare un vuoto – che rimane – nella legislazione sugli infortuni e le morti nei posti di lavoro. L’esclusione del dolo eventuale della sentenza d’Appello mette in luce, da un altro punto di vista, lo stesso problema. L’interpretazione penale è mutata, ma i fatti in sé restano: Herald Espenhahn sapeva delle precarie condizioni di sicurezza dello stabilimento torinese e decise che non si doveva fare nulla. Ciò che cambia è fino a che punto l’ad potesse immaginare l’evento frutto della sua condotta. In primo grado il giudice ha ritenuto che Espenhahn, responsabile alla sicurezza degli stabilimenti del gruppo, non solo prevedesse, ma accettasse che il suo comportamento potesse provocare la morte, cioè avesse agito dolosamente. Nel caso di colpa cosciente –  quella imputata al manager tedesco nella  sentenza di secondo grado – l’imputato ha previsto di poter provocare la morte, ma nella convinzione che ciò non sarebbe accaduto.

Il dolo eventuale e la colpa cosciente sono divisi da una lama sottile, storicamente questi incidenti sono sempre ricaduti sul lato della colpa, per la prima volta nell’aprile 2011 erano sconfinati nel dolo, ma il problema rimane: in Italia non c’è una sanzione specifica per le condotte negligenti, volontarie o meno, nell’ambito della sicurezza nei posti di lavoro. Per questo motivo la reazione del procuratore Guariniello è stata di moderata soddisfazione “L'entità della pena è stata comunque elevata. La più alta in casi simili, nonostante l'esclusione del dolo eventuale. Questo è comunque un messaggio dato alle imprese, che da oggi dovranno porre maggiore attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro”.

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